Si ricorda che la presente guida offre semplici indicazioni e non si propone di esaminare in modo esaustivo la molteplicità di casistiche che in concreto possono verificarsi. Per qualsiasi dubbio consultare la normativa in materia e il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune circolari dell’Agenzia hanno chiarito che, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello "parlante" e non siano stati indicati tutti i dati richiesti, né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione edilizia non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, con la quale quest'ultimo attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
Contattaci per richiedere il documento nel caso tu abbia già effettuato il pagamento, oppure consulta la guida per detrazione fiscale.
Nota:
Per beneficiare dei bonus fiscali ai fini Irpef (detrazione ex articolo 15 del Tuir, Dpr 917/1986, e agevolazioni previste in altre disposizioni normative) il comma 679 dell'articolo 1 della legge 160/2019 stabilisce che l’onere debba essere sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.
Tale norma riconosce, quali mezzi di pagamento diversi dal contante, le carte di debito, di credito e prepagate, nonché gli assegni bancari e circolari ed altri sistemi di pagamento, ivi compresi Paypal e Satispay. Tuttavia, per i bonus fiscali connessi a interventi di recupero edilizio (di cui all’ art. 16-bis TUIR) è ammesso in via esclusiva (tranne per poche spese specificamente individuate) il pagamento a mezzo bonifico bancario o postale (cd. bonifico “parlante”). Nel caso di Ecobonus e di interventi di riqualificazione energetica agevolabili con Superbonus, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale “parlante" per i soggetti non titolari di reddito d’impresa (tranne per poche spese specificamente individuate), mentre i soggetti titolari di reddito d'impresa non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale). Per approfondimenti circa i dati da indicare nei bonifici “parlanti” fare riferimento al DM 6.8.2020 “Requisiti” per Ecobonus e interventi di riqualificazione energetica agevolati con Superbonus, e al DM 41/98 per bonus fiscali connessi ad altri interventi edilizi.
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